Il matrimonio misto: come fare se si è cristiani ma non si vuole aderire alla Chiesa Cattolica.

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dv1439002[1]Coppie miste? Problemi per celebrare un matrimonio? Un futuro coniuge rifiuta la Chiesa Cattolica? Non c’è problema, si può celebrare un matrimonio misto interconfessionale fra un partner che intende rimanere legato al cattolicesimo (cattolico) e l’altro che si ritiene cristiano (protestante) ma rifiuta la Chiesa Cattolica, i sacramenti, la cresima, i corsi matrimoniali, ecc.
Il testo che segue si trova sia nel sito della Chiesa Valdese che in quello del Vaticano: è un accordo tra le due parti in caso di matrimonio interconfessionale.
Indicazioni per le procedure relative alla celebrazione di un matrimonio interconfessionale

Nel caso della celebrazione di un matrimonio interconfessionale (o misto, secondo la terminologia cattolica) che sia riconosciuto da entrambe le chiese, le indicazioni da seguire sono le seguenti:
1. I nubendi sono innanzi tutto invitati ad assumere una approfondita consapevolezza del valore di un matrimonio vissuto nel Signore, e del diverso significato che le loro chiese di appartenenza gli attribuiscono.
2. In seguito a matura riflessione i fidanzati decidono in quale delle due chiese intendono celebrare il loro matrimonio. Dovranno intanto prendere insieme contatto sia con il pastore che con il parroco in vista di una adeguata preparazione del loro matrimonio.
3. La parte cattolica si rivolgerà al proprio parroco per l’espletamento degli adempimenti previsti e trasmetterà i documenti richiesti. Al parroco rivolgerà domanda ai fini dell’ottenimento della licenza per la celebrazione di un matrimonio misto. Nel caso gli sposi avessero deciso la celebrazione in chiesa evangelica, la parte cattolica dovrà anche ottenere la dispensa dalla forma canonica. La parte evangelica rimarrà intanto in contatto con il proprio pastore per i chiarimenti e le informazioni necessarie inerenti alla posizione della propria chiesa.
4. Nel colloquio con il parroco la parte evangelica non è tenuta ad alcun adempimento particolare, non essendo in alcun modo soggetta alle disposizioni canoniche, ad eccezione della consegna di un certificato di battesimo (rilasciato dal proprio pastore) e, eventualmente, di un certificato di stato libero (rilasciato dal Comune), ove il parroco non raggiunga in modo diverso la consapevolezza di assenza di precedente matrimonio.
5. La parte cattolica è tenuta, davanti al parroco, a firmare una dichiarazione in cui assume l’impegno di “allontanare i pericoli di abbandonate la fede” e a promettere “di far quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella chiesa cattolica”. Assumendo tali impegni la parte cattolica è consapevole che il partner evangelico è portatore di una fede cristiana autentica e, per quanto riguarda eventuali figli, ha gli stessi diritti e doveri in ordine al loro battesimo e alla loro educazione religiosa. Alla parte evangelica inoltre è richiesto di prendere atto della dichiarazione del partner cattolico, senza obbligo di adesione. Tale presa d’atto può essere fatta con dichiarazione verbale, senza obbligo di firma.
6. Il parroco è tenuto ad accertare che entrambi i nubendi non escludano quello che, con terminologia canonica, sono definiti “natura, fini e proprietà essenziali del matrimonio” (unità, indissolubilità, procreazione) e che il Documento del Sinodo Valdese sul matrimonio, definisce come “stabile comunità di vita, aperta alla possibile formazione di una famiglia”.
7. Il parroco, dopo avere adempiuto alle suddette procedure, rivolge alla Curia la richiesta di licenza (ed eventualmente) di dispensa dalla forma canonica, per la celebrazione di un matrimonio misto. Mentre la parte cattolica dovrà recarsi in Curia, tale obbligo non è richiesto alla parte evangelica.
8. La richiesta di pubblicazioni matrimoniali presso l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà precisare se si tratta della celebrazione di un “matrimonio concordatario” (se è fatta in chiesa cattolica) o di un “matrimonio secondo l’ordinamento valdese – Art. 11 Legge 449, 1984 – (se è fattain chiesa valdese).
9. La celebrazione avverrà nella chiesa scelta dai nubendi secondo la liturgia propria di quella chiesa. Non si dà luogo ad alcuna “concelebrazione”, ma alla celebrazione potrà essere invitata (se gli sposi lo desiderano) una rappresentanza dell’altra chiesa per una possibile partecipazione alla liturgia (lettura biblica, preghiera, messaggio). Se la celebrazione avviene nella chiesa cattolica non vi sarà liturgia eucaristica.
10. La coppia è invitata ad essere attiva nell’una e nell’altra comunità onde favorire il dialogo, il confronto e l’incontro in spirito di ricerca fraterna. Essa rimarrà fortemente radicata nella fede dell’unico Signore e Redentore. Gesù Cristo. Questa sarà la forza e la base della loro unione al di là delle differenze confessionali delle chiese di appartenenza.
11. La coppia cercherà inoltre di mantenere contatti e rapporti con altre coppie che vivono la sua stessa situazione, favorendo e promuovendo incontri regolari di coppie interconfessionali, alla presenza di un rappresentante incaricato delle due comunità, al fine di proseguire la ricerca e approfondire e chiarire i problemi legati alla sua condizione, in particolare per quel che riguarda il battesimo e l’educazione religiosa dei figli.
Testi di riferimento
Il documento del Sinodo valdese sul matrimonio, 1971, paragrafi dal V al VII. Il decreto generale sul matrimonio canonico, della Conferenza episcopale italiana, 1990, paragrafi 47-52.Il Testo comune di studio e di proposta per un indirizzo pastorale dei matrimoni interconfessionali, 1993
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